Il lavoro all’estero dopo il decreto Semplificazioni

Il D.Lgs. n.151/15, all’art.18, ha introdotto nuove disposizioni in tema di lavoro all’estero.

Sono abrogate l’autorizzazione per l’assunzione o il trasferimento all’estero di lavoratori italiani e le relative sanzioni.

I lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all’estero non devono più iscriversi nell’apposita lista di collocamento tenuta dall’ufficio regionale del lavoro che rilasciava il nulla osta all’assunzione.

Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero deve prevedere:

  • un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai Ccnl stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore e, distintamente, l’entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro;

  • la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego;

  • un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;

  • il tipo di sistemazione logistica;

  • idonee misure in materia di sicurezza.

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