Fruizione delle ferie di competenza anno 2014

Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo annuale di ferie retribuitenon inferiore a quattro settimane. 

Tuttavia, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, due settimane di ferie vanno godute entro l’anno di maturazione, mentre le restanti due settimane vanno fruite nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 

Stante quanto sopra i datori di lavoro sono tenuti a verificare che i propri dipendenti fruiscano entro il 31 dicembre 2014 di almeno 2 settimane delle ferie maturate nell’anno 2014, pena la sanzione amministrativastabilita dall’art. 18-bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, che va da 100 a 600 euro

Se, però, la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, lasanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro

Se, invece, la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Lascia la tua opinione

* campi obbligatori (l'indirizzo email NON verrà pubblicato)

Autore*

email*

url

Commento*

Codice*