Spese di sponsorizzazione deducibili solo se inerenti: Cassazione

Con Sentenza 26 novembre 2014, n. 25100 la Corte di Cassazione ha chiarito che la deducibilità delle spese di sponsorizzazione esige la previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell'inerenza; in particolare, vanno provate le potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall'impresa in favore del terzo.

Nel caso di specie, la prestazione pubblicitaria consisteva nell'esibizione del marchio del committente su due auto partecipanti ad una competizione automobilistica; la deducibilità di tali costi è stata negata a causa dei plurimi aspetti di incongruenza, tra cui il disallineamento tra clienti del contribuente e generalità dei consumatori interessati alle corse automobilistiche di quel tipo, l'operatività del contribuente in un ristretto ambito geografico (province di Brescia e Bergamo) a fronte di manifestazioni sportive effettuate in Croazia, Austria e altri Paesi non identificati, l'inidoneità del logo usato a ricondurre la potenziale clientela al contribuente.

 

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