Lavoro intermittente: illegittimo per le ragioni oggettive se il CCNL lo esclude

Il Ministero del Lavoro, con Parere del 4 ottobre 2016 n. 18194, si pronuncia in relazione alla legittimità del ricorso al lavoro intermittente nell'ipotesi in cui il contratto collettivo di categoria stabilisca il divieto di utilizzo di tale forma contrattuale in ragione della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive che ne giustifichino l'applicazione.
Il Ministero, nel ricordare che l'art. 13 del D.Lgs n. 81/2015 demanda al contratto collettivo l'individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente, riconosce che le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono stabilire, non rinvenendo le predette esigenze, il divieto di utilizzo di tale forma contrattuale. In tali casi, resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente nel caso in cui sussistano i requisiti soggettivi (meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e più di 55 anni).
Tutto ciò implica che la violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso al lavoro intermittente determina, laddove non sussistano i requisiti soggettivi, l'assenza delle condizioni legittimanti l'utilizzo di tale forma contrattuale e la conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

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