Nell’ipotesi di demansionamento dovuto a processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, al dipendente non spetta alcun risarcimento del danno da c.d. straining.
Così ha statuito la Corte di Cassazione, che nell’Ordinanza n. 2676 del 4 febbraio 2021 precisa che il c.d. “straining” è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui il datore di lavoro adotti iniziative, dalle quali possano scaturire lesioni ai diritti fondamentali del dipendente, mediante condizioni lavorative “stressogene”.